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Thursday, June 10th 2010

4:40 AM

Partita Iva e Lavorare in Proprio

Nell'impiego in proprio si distinguono due diverse categorie che corrispondono alle prestazioni di tipo manuale oppure quelle di classificazione intellettuale. In quest'ultima istanza spiccano in primis le libere professioni intellettuali protette dalla iscrizione in un albo professionale. Esistono però anche mestieri per cui non è vitale l'iscrizione in un albo e commercianti che mettono in moto imprese aprendo una partita IVA (a proposito, cliccate qui per partita iva ricerca comunitaria).

Peraltro, all'interno del lavoro autonomo vi sono delle forme di collaborazione parasubordinata, che si distinguono per la prestazione della professione lavorativa in maniera non subordinata ma neppure al 100% autonoma, bensì in forma coordinata e, spesso, inserita all'interno dell'organizzazione dell'imprenditore commissionatore. Abbiamo in queste tipologie di collaborazione autonoma le così definite Co.Co.Co, al giorno d'oggi mandate in pensione dal lavoro a progetto anche detto Co.Co.Pro, e aggiuntive tipologie di Lavoro parasubordinato.

"parasubordinati" genera diverse confusioni. Un perfetto caso è il guaio della Gestione Separata dell'INPS, che raggruppa i parasubordinati e i mestieranti privi di cassa di categoria con prestazioni differenti (per esempio, i professionisti non possono avere l'indennità di malattia) e con carichi diseguali di tasse. I contributi dell'INPS vengono suddivisi nel caso dei parasubordinati nella quantità di 1/3 a carico dei lavoratori e due terzi a carico del datore di lavoro. Al contrario nella situazione dei professionisti, i contributi sono totalmente sulle spalle dei lavoratori. L'essenza quasi subordinata dei parasubordinati ha innalzato l'aliquota della Gestione Separata dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fino a 26,72% dal 2010 senza dare prestazioni corrispondenti ai professionisti iscritte nella stessa Gestione Separata dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che vengono sottoposti ad un'aliquota decisamente superiore in confronto agli altri professionisti e ai commercianti.
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Monday, May 31st 2010

6:07 PM

Part Time: i Vantaggi di un Lavoro Part Time

Viene considerato parttime quel particolare accordo di impiego con un orario risicato in confronto a quello canonico (giornaliero o sui sette giorni) di quaranta ore deciso dalla legge attuale - ma anche meno secondo quanto sanciscono alcuni contratti collettivi.

Nel Duemila, con il decreto legislativo 61/00, venne trascritta nella normativa italiana la direttiva europea sul partime che grossomodo mirava a incentivarne l'uso e assicurare l'applicazione ai lavoratori partime del principio di non discriminazione in confronto ai lavoratori con canonico orario d'impiego.
Col passare del tempo, nel corso del 2003, la normativa del contratto partime per l'ambito privato fu innegabilmente peggiorata dall'articolo 46 del decreto legislativo 276/03, in particolare in confronto al ruolo di garanzia e tutela del contratto nostrano di categoria. Nella normativa vigente infatti è lecita la contrattazione industriale e territoriale di stabilire rapporti contrattuali complessi e decisamente delicati, come le maggiorazioni retributive, la ripartizione dell'orario di impiego, via dicendo.


Il rapporto di lavoro partime può essere:
1- orizzontale qualora la riduzione di orario è relativa all'orario classico quotidiano (ad esempio: cinque ore anzichè 7 ore e 30 minuti);
2- verticale se l'orario lavorativo sia a tempo pieno però unicamente in determinati periodi lungo la settimana, del mese, dell'anno (per esemplificare: alcuni mesi all'anno o tre giorni alla settimana);
3- misto se si ruotino il part time orizzontale e quello verticale (per esempio alcune giornate lavorative a orario ristretto e alcuni periodi a orario canonico)

È consentito dalla legge proporre il contratto partime in ambito e per tutte le classi di lavoratori (se siete interessati, per un elenco di lavori parttime vi segnaliamo questo portale di offerte di lavoro part time).

Non troppo tempo fa con l'attuale normativa si è estesa la possibilità di fare uso del parttime nel settore agricolo, nei contratti d'impiego a tempo determinato e all'interno di rapporti di lavoro di tipo formativo, come ad esempio l'apprendistato e l'inserimento, fermo restando che la suddivisione dell'orario non sia di impedimento alle scopi formativi.
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