Viene considerato parttime quel particolare accordo di impiego con un orario risicato in confronto a quello canonico (giornaliero o sui sette giorni) di quaranta ore deciso dalla legge attuale - ma anche meno secondo quanto sanciscono alcuni contratti collettivi.
Nel Duemila, con il decreto legislativo 61/00, venne trascritta nella normativa italiana la direttiva europea sul partime che grossomodo mirava a incentivarne l'uso e assicurare l'applicazione ai lavoratori partime del principio di non discriminazione in confronto ai lavoratori con canonico orario d'impiego.
Col passare del tempo, nel corso del 2003, la normativa del contratto partime per l'ambito privato fu innegabilmente peggiorata dall'articolo 46 del decreto legislativo 276/03, in particolare in confronto al ruolo di garanzia e tutela del contratto nostrano di categoria. Nella normativa vigente infatti è lecita la contrattazione industriale e territoriale di stabilire rapporti contrattuali complessi e decisamente delicati, come le maggiorazioni retributive, la ripartizione dell'orario di impiego, via dicendo.
Il rapporto di lavoro partime può essere:
1- orizzontale qualora la riduzione di orario è relativa all'orario classico quotidiano (ad esempio: cinque ore anzichè 7 ore e 30 minuti);
2- verticale se l'orario lavorativo sia a tempo pieno però unicamente in determinati periodi lungo la settimana, del mese, dell'anno (per esemplificare: alcuni mesi all'anno o tre giorni alla settimana);
3- misto se si ruotino il part time orizzontale e quello verticale (per esempio alcune giornate lavorative a orario ristretto e alcuni periodi a orario canonico)
È consentito dalla legge proporre il contratto partime in ambito e per tutte le classi di lavoratori (se siete interessati, per un elenco di lavori parttime vi segnaliamo questo portale di
offerte di lavoro part time).
Non troppo tempo fa con l'attuale normativa si è estesa la possibilità di fare uso del parttime nel settore agricolo, nei contratti d'impiego a tempo determinato e all'interno di rapporti di lavoro di tipo formativo, come ad esempio l'apprendistato e l'inserimento, fermo restando che la suddivisione dell'orario non sia di impedimento alle scopi formativi.